La sentenza della Corte Costituzionale 172/2018 dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 56.
Leggendo con attenzione e ratio la sentenza risulta chiaro che il riferimento dell’illegittimità dell’art 56 riguardi esclusivamente la sua sostituzione dell’ art. 1 della legge regionale 29 del 29 dicembre 2014.
Trattasi dunque di un banale errore materiale, che richiede, così come suggerito dai ns avvocati, un procedimento di correzione immediato da avviare presso gli uffici della cancelleria della corte costituzionale della Regione Siciliana.
Questo errore di battitura sta di fatto vanificando il frutto di anni di lavoro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Federazioni del CONI che vedevano finalmente fugati tutti i dubbi e chiarita una volta per tutte una questione che era stata da sempre molto dibattuta.
Ci ritroviamo oggi ad affrontare i Comuni della regione Siciliana in battaglie legali che nascono dalla richiesta alle Associazioni Sportive Dilettantistiche della SCIA di esercizio; gli enti no profit non sono tenuti ad averla se non fanno attività commerciale , non avendo un’iscrizione al REA, possono gestire la propria attività istituzionale senza partita Iva, basta un codice fiscale numerico, infatti l’art. 148 del T.U.I.R. al punto 1 recita:
Non è considerata commerciale l’attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.
La domanda quindi è: perché le Associazioni Sportive Dilettantistiche dovrebbero interfacciarsi col SUAP (Sportello Unico Attività Produttive)?
Con l’abrogazione dell’art. 56 abbiamo perso l’esonero dal presentare la SCIA di esercizio, esonero che invece era chiaramente indicato dall’art. 7 bis del supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 35 del 25 agosto 2017 dove si legge che sono esclusi dall’obbligo :
a) gli impianti ove è svolta attività sportiva disciplinata da Enti di promozione Sportiva dalle Federazioni Sportive Nazionali, organi del CONI, non gestiti da soggetti che svolgono attività di impresa;
b) gli impianti ove è svolta attività sportiva da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche, affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali o agli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI, tenute a esercitare la loro attività nel rispetto degli statuti o delle norme degli enti a cui sono affiliate.
Oggi viviamo l’imposizione dettata dai comuni della Regione Siciliana di:
-stipulare una convenzione con un Medico cardiologo o sportivo che costa svariate migliaia di Euro l’anno
-di assumere almeno un laureato in Scienze Motorie – che è previsto solo per i centri e palestre gestite sotto forma di società di capitali
-di adempiere ad una serie di obblighi a cui in taluni casi non è ormai più possibile adeguarsi
Le Associazioni Sportive Dilettantistiche già duramente colpite in un periodo di pandemia, si vedono costrette adesso anche a pagare pesanti sanzioni e a subire la chiusura delle attività sotto il sequestro da parte dei Nas e dei Vigili Urbani, che ahimè, pur riconoscendo che nella sentenza esiste il vizio, si trovano obbligati a seguire le disposizioni del SUAP e dunque a colpire quella parte del mondo dello sport che rappresenta l’Italia tutta nelle manifestazioni sportive regionali, nazionali, internazionali olimpiadi comprese.
Mi auguro che tutti possiate trovare fermo interesse nell’approvare attivamente lo scopo di questa petizione. Organizziamoci perché presto o tardi a tutti capiterà di trovarsi in questa situazione. I controlli sono appena iniziati! Avviamo l’iter per attivare il procedimento d’ufficio di correzione dell’errore materiale, di un equivoco che sta distruggendo il mondo dello sport. Sicuri del vostro interesse. Filippo Santaluna e staff
Per firmare firmare questa petizione https://chng.it/LC5TFyzXVx