CORREZIONE ERRORE MATERIALE SENTENZA 172 /2018 ART. 56

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CORREZIONE ERRORE MATERIALE SENTENZA 172 /2018 ART. 56

Intervento determinante e risolutivo quello dell’avvocato Daniele Giallombardo incaricato dall’ufficio di consulenza Delta Studio di Palermo rappresentato dai dirigenti ACSI Filippo Santaluna e Daniela Leone Puntarello, che di concerto con il Presidente ACSI Antonino Viti hanno deciso di portare all’attenzione della Camera di Consiglio un errore materiale contenuto nella sentenza 172/2018 della Corte Costituzionale, errore per il quale i Comuni siciliani imponevano la presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) anche per le scuole di danza e le palestre esercitate sotto forma di A.S.D. (Associazioni Sportive Dilettantistiche), sanzionando e chiudendo di conseguenza quanti non fossero “in regola”.
Grazie all’impegno del legale siciliano che ha approfonditamente dibattuto sulla legittimità della questione, d’ora in poi non ci saranno più dubbi. La sentenza pronunciata nella seduta della Camera di Consiglio del 1 dicembre 2021 è stata depositata in Cancelleria il 30 dicembre 2021 ed è stata pubblicata in G.U. il 5 Gennaio 2022.
Leggiamo:
“ORDINANZA N. 263 ANNO 2021…
…come indicato al punto numero 10 del Considerato in diritto della citata sentenza n. 172, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 56 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017 riguarda solo la parte in cui, al comma 1, detta disposizione sostituisce l’art. l della legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2014, n. 29 (Norme in materia di promozione e tutela dell’attività fisico-motoria e sportiva);che tale indicazione non è stata ribadita, per un mero errore materiale, nel dispositivo della sentenza. Ravvisata la necessità di correggere tale errore materiale
LA CORTE COSTITUZIONALE
dispone che, nel dispositivo della sentenza n. 172 del 2018, al capo numero 1), dopo il numero «56», vengano inserite le seguenti parole: « – quest’ultimo nella sola parte in cui, al comma 1, sostituisce l’art. l della legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2014, n. 29 (Norme in materia di promozione e tutela dell’attività fisico-motoria e sportiva)”
Restano dunque legittimi gli altri articoli, tra cui il fondamentale articolo 7 bis suppl. ordinario nr 35 G.U. del 25 agosto 2017che esclude dalla presentazione della SCIA le A.S.D. iscritte al CONI.
Grazie dunque all’efficace azione congiunta dell’avvocato Giallombardo, dei consulenti di Delta Studio e dei dirigenti ACSI, la questione è definitavemente chiarita, le asd del territorio siciliano sono tutelate, continueranno ad esercitare le loro attività con i giusti adempimenti e le normali autorizzazioni previste nei loro casi, senza l’incubo di sequestri e pesanti sanzioni.
ACSI tutta esprime vicinanza a tutte quelle asd che a causa di questo errore di interpretazione si sono ritrovate in situazioni imbarazzanti e pesanti da sostenere sia dal punto di vista dell’immagine che dal punto di vista economico, specialmente in pieno scenario pandemico, augura loro di ripartire con nuovi slanci ed esprime stima e gratitudine all’avvocato Giallombardo che con il suo perseverante e disinteressato senso di giustizia ha concluso nel migliore dei modi la critica vicenda.
Delta Studio e ACSI ringraziano anche tutti gli operatori del settore sportivo, gli amici, i colleghi che hanno partecipato alla petizione on line, finalizzata a sensibilizzare e dare maggiore risonanza all’accaduto; occorre restare sempre saldi nei propri principi, senza demordere dal combattere le giuste battaglie.